Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 94
Denunzia all'Autorità giudiziaria dei reati commessi nello stabilimento
In vigore dal 12 lug 1931
Nel caso di reati commessi nello stabilimento, l'Autorità dirigente ne accerta le circostanze di fatto e redige immediatamente processo verbale, indicando i nomi di coloro che furono presenti al fatto.
Il verbale, debitamente sottoscritto, è trasmesso all'Autorità giudiziaria competente e, in copia, al Ministero.
I1 medico, se ha prestato la propria opera od assistenza, deve, subito ovvero entro le ventiquattro ore, secondo la gravità del caso, presentare referto scritto all'Autorità dirigente e a quella giudiziaria.
Storico versioni
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