Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 96
Colloqui con i detenuti
In vigore dal 12 lug 1931
Nessuna persona estranea all'amministrazione dello stabilimento o alla sorveglianza dei detenuti può essere ammessa a colloquio con essi, senza un permesso scritte (mod. 15) dell'Autorità giudiziaria competente, se si tratta di imputato; o dell'Autorità di pubblica sicurezza, se si tratta di detenuto a sua disposizione; ovvero dell'Autorità dirigente, o del Ministero, se si tratta di condannato.
Nel corso del procedimento il permesso di colloquio a persone diverse dai difensori è conceduto dal pubblico ministero o dal pretore.
L'Autorità dirigente del carcere dà esecuzione immediata
ai permessi con le cautele stabilite dall'Autorità che li ha rilasciati.
Se il detenuto trovasi in punizione o se il giudice istruttore, il pubblico ministero o un'altra Autorità giudiziaria competente hanno vietato il colloquio, l'Autorità dirigente sospende di dare corso al permesso e informa l'Autorità che lo rilasciò delle cause della sospensione.
La stessa norma deve essere seguita dall'Autorità dirigente se, per gravi ragioni di disciplina, interna, reputa opportuno di non dare corso ad un permesso di colloquio.
Il colloquio non deve eccedere la durata di mezz'ora. In casi eccezionali l'Autorità dirigente può far protrarre il colloquio fino ad un'ora.
I permessi di colloquio valgono per una sola volta e pel giorno in essi indicato. Sono annotati in apposito registro (mod. 16) e conservati negli uffici della direzione.
Storico versioni
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