Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 99
Sospensione del colloquio
In vigore dal 12 lug 1931
Quando il personale di custodia che assiste al colloquio ha motivo di sospettare che la persona ammessa a colloquio e il detenuto tengono intelligenze pericolose o comunque illecite, sospende immediatamente il colloquio riferendone per mezzo del comandante o capoguardia all'Autorità dirigente.
Questa, se si tratta di condannati, provvede secondo le circostanze confermando o revocando la sospensione; se si tratta di imputati e non ritiene che la sospensione debba essere revocata, ne riferisce all'Autorità giudiziaria competente.
La persona ammessa a colloquio, che trasgredisce alle norme indicate in questo articolo e nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente,fatta uscire dallo stabilimento.
Possono altresì esserle negati ulteriori permessi di colloquio dall'Autorità competente a concederli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-99