Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 104
Limitazioni nella corrispondenza
In vigore dal 12 lug 1931
Gli imputati, i condannati all'arresto e quelli indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell' possono inviare corrispondenza due volte la settimana, i condannati all'ergastolo due volte al mese, tutti gli altri condannati una volta la settimana.
Storico versioni
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