Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 104

Limitazioni nella corrispondenza

In vigore dal 12 lug 1931
Gli imputati, i condannati all'arresto e quelli indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell' possono inviare corrispondenza due volte la settimana, i condannati all'ergastolo due volte al mese, tutti gli altri condannati una volta la settimana.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-104

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