Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 105

Corrispondenza fra condannati

In vigore dal 12 lug 1931
La corrispondenza fra condannati o fra condannati e sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a confino di polizia, di regola, è permessa solo quando si tratta di congiunti entro il secondo grado o di coniugi. Negli altri casi il Ministero può permetterla per giustificati motivi.
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