Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 105
Corrispondenza fra condannati
In vigore dal 12 lug 1931
La corrispondenza fra condannati o fra condannati e sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a confino di polizia, di regola, è permessa solo quando si tratta di congiunti entro il secondo grado o di coniugi.
Negli altri casi il Ministero può permetterla per giustificati motivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-105