Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 103
Visto della corrispondenza. Casi di divieto
In vigore dal 12 lug 1931
I detenuti non possono ricevere o inviare lettere e altri scritti senza che prima siano stati letti e vistati dall'Autorità dirigente.
Se si trattai di imputati, l'Autorità giudiziaria può disporre che la corrispondenza non abbia corso senza il suo visto.
Il visto, con la data del giorno, dev'essere apposto sotto la firma del mittente.
Allorchè l'Autorità dirigente ritiene di non dar corso ad una corrispondenza procede al sequestro di essa.
Se la corrispondenza sequestrata riguarda un fatto per cui è in corso o può essere iniziato procedimento penale, è trasmessa al procuratore del Re. Se, comunque, essa ha attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica, è trasmessa al prefetto e immediatamente ne viene informato il Ministero.
La corrispondenza è posta dagli stessi detenuti in un'apposita cassetta chiusa a chiave tenuta costantemente nel locale di scrittura; ai detenuti che sono in cella viene presentata ogni giorno, a questo scopo, un'altra cassetta chiusa a chiave.
La chiave delle cassette è custodita dall'Autorità dirigente, la quale ogni giorno fa pervenire le lettere al loro recapito, con l'osservanza di quanto è prescritto dal regolamento.
Storico versioni
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