Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 93
(Divieto di giuochi non espressamente consentiti
In vigore dal 12 lug 1931
dai regolamenti)
I giuochi ed ogni altra occupazione non espressamente consentiti dai regolamenti sono proibiti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-93