Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 90
Istanze: come devono essere fatte e presentate
In vigore dal 12 lug 1931
I detenuti, oltre i reclami al giudice di sorveglianza, nei casi specificati dal regolamento, possono far pervenire istanze, anche in busta chiusa, al Capo del Governo, al Ministro della giustizia, all'Autorità dirigente, ai Capi del pubblico ministero, al giudice di sorveglianza, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e, se si tratta di imputati, anche all'Autorità a disposizione della quale si trovano.
I reclami sono posti dagli stessi detenuti nella cassetta chiusa a chiave destinata a raccogliere la corrispondenza.
Ogni reclamo è trasmesso all'Autorità alla quale è diretto, unito all'estratto della cartella biografica (mod. 12).
Per le istanze, per le impugnazioni e per ogni altra dichiarazione prevedute dall' del codice di procedura penale, è tenuto un registro in ordine cronologico progressivo (mod. 13). Il registro, prima di esser posto in uso, è presentato al procuratore del Re che ne fa numerare ciascuna pagina, segnandola col sigillo del proprio ufficio. In fine del registro il procuratore del Re indica il numero complessivo delle pagine e vi appone la data e la sottoscrizione. Il registro è tenuto dal direttore dello stabilimento o da un funzionario da lui delegato sotto la propria responsabilità, e deve essere esibito all'Autorità giudiziaria ogni volta, che lo richiede.
Le istanze, le impugnazioni e le dichiarazioni indicate nel capoverso precedente sono comunicate all'Autorità giudiziaria mediante estratto o copia autentica (mod. 14), anche col mezzo di lettera raccomandata, e, nei casi di speciale urgenza, col mezzo di telegramma confermato da lettera raccomandata.
Storico versioni
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