Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 87

Divieto di danneggiare e di imbrattare i locali e gli oggetti di corredo

In vigore dal 12 lug 1931
È vietato ai detenuti di danneggiare e di imbrattare il fabbricato; di farvi iscrizioni o segni di qualsiasi specie; di riposare sul letto vestiti o di starvi spogliati durante il giorno senza, giustificato motivo; di recare guasti al vestiario, agli oggetti di corredo e al materiale mobile o infisso dello stabilimento, appartenente all'Amministrazione; agli imprenditori o committenti; di servirsi degli utensili avuti in consegna per uso diverso da quello a cui sono destinati e di commettere un atto qualsiasi contrario alla decenza ovvero alla buona conservazione dei locali e degli oggetti mobili dello stabilimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-87

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