Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 86

Divieto di canti e di grida

In vigore dal 12 lug 1931
Sono assolutamente proibiti i canti, le grida, le parole scorrette, le domande e i reclami collettivi, e ogni discorso in linguaggio convenzionale o comunque non intelligibile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-86

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo