Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 86
Divieto di canti e di grida
In vigore dal 12 lug 1931
Sono assolutamente proibiti i canti, le grida, le parole scorrette, le domande e i reclami collettivi, e ogni discorso in linguaggio convenzionale o comunque non intelligibile.
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