Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 83
Contegno dei detenuti
In vigore dal 12 lug 1931
I detenuti debbono tenere un contegno rispettoso verso gli impiegati dello stabilimento e gli agenti di custodia, e verso le persone ammesse a visitare lo stabilimento, o che vi accedono per qualunque altra ragione.
Storico versioni
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