Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 79

Obbligo dell'obbedienza ai superiori

In vigore dal 12 lug 1931
I detenuti debbono obbedire prontamente e rispettosamente senza fare osservazioni di sorta agli impiegati, agli agenti di custodia ed alle persone addette allo stabilimento.
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