Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 76

Orario e durata del passeggio

In vigore dal 12 lug 1931
I detenuti delle singole categorie, salvo che l'Autorità giudiziaria competente disponga, per gli imputati diversamente, sono condotti giornalmente per turno a passeggio in speciali cortiletti o in cortili comuni, secondo la sezione alla quale sono assegnati o il lavoro al quale sono addetti, e sotto la continua vigilanza del personale di custodia. La durata del passeggio ordinario è stabilita secondo le stagioni in modo che ciascun detenuto possa godere almeno di un'ora di passeggio al giorno. Una durata maggiore può essere conceduta, specialmente agli imputati e ai detenuti di salute cagionevole, nei giorni festivi, e anche negli altri giorni quando le condizioni del clima e della stagione e la disponibilità dei cortili lo permettono. I detenuti devono passeggiare in buon ordine, soli o a tre a tre, ovvero star seduti, e devono parlare a voce bassa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-76

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