Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 75
(Modificazione all'orario della sveglia e del riposo per gli
In vigore dal 12 lug 1931
imputati soggetti ad isolamento continuo)
L'Autorità dirigente può, per la categoria degli imputati soggetti ad isolamento continuo, ritardare o anticipare le ore della sveglia e del riposo, avuto riguardo alla loro condotta ed anche alla loro condizione sociale.
Storico versioni
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