Art. 85 · Contegno dei detenuti con i compagni
Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 85

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Contegno dei detenuti con i compagni

In vigore dal 12 lug 1931
I detenuti debbono tenere un contegno corretto verso i compagni ed è loro vietato di chiedere ad alcuno, in qualsiasi tempo e per qualsiasi pretesto, viveri, bevande ed oggetti. Se sono incaricati delle mansioni di capi o sottocapi d'arte, devono istruire gli apprendisti e vigilare affinché tutti lavorino con zelo e assiduità.
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