Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 42

Organizzazione degli stabilimenti di pena

In vigore dal 12 lug 1931
L'organizzazione degli stabilimenti di pena è fatta col sistema dell'isolamento notturno. All'isolamento continuo sono sottoposti i condannati per i quali il giudice ha disposto l'isolamento diurno. L'isolamento diurno è disposto negli altri casi preveduti da questo regolamento e può essere permesso dal direttore, se lo consentono le condizioni dello stabilimento e l'organizzazione del lavoro, ai condannati che ne fanno domanda, purchè siano di buona condotta e meritevoli di speciale considerazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-42

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo