Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 42
Organizzazione degli stabilimenti di pena
In vigore dal 12 lug 1931
L'organizzazione degli stabilimenti di pena è fatta col sistema dell'isolamento notturno.
All'isolamento continuo sono sottoposti i condannati per i quali il giudice ha disposto l'isolamento diurno.
L'isolamento diurno è disposto negli altri casi preveduti da questo regolamento e può essere permesso dal direttore, se lo consentono le condizioni dello stabilimento e l'organizzazione del lavoro, ai condannati che ne fanno domanda, purchè siano di buona condotta e meritevoli di speciale considerazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-42