Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 38

Assegnazione delle donne

In vigore dal 12 lug 1931
Le donne sono assegnate a stabilimenti distinti da quelli destinati agli uomini ovvero a sezioni distinte di tali stabilimenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-38

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