Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 35

Assegnazione ai sanatori giudiziari

In vigore dal 12 lug 1931
Sono assegnati ai sanatori giudiziari i condannati affetti da tubercolosi o predisposti a questa malattia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-35

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