Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 30
Assegnazione alle case di lavoro all'aperto
In vigore dal 12 lug 1931
Alle case di lavoro all'aperto sono assegnati i condannati ammessi a tale lavoro a norma degli , primo capoverso, 23, primo capoverso, 142, primo capoverso, del codice penale e 120 di questo regolamento.
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