Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 29

Sezioni speciali per i minori degli anni venticinque

In vigore dal 12 lug 1931
I maggiori degli anni diciotto e minori degli anni venticinque, che non hanno già scontato una pena detentiva, sono assegnati a sezioni speciali degli stabilimenti per adulti, sia durante la custodia preventiva, sia durante l'esecuzione della pena.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-29

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