Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 34
Assegnazione alle case per minorati fisici o psichici
In vigore dal 12 lug 1931
Sono assegnati alle case per minorati tisici o psichici i condannati a pena diminuita per infermità psichica, o per sordomutismo, o per cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti (, n. 2 cod. pen.); gli ubriachi abituali e le persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e i condannati invalidi o affetti da malattie croniche.
Se la pena da scontare è l'arresto, i condannati predetti sono assegnati a sezioni speciali degli stabilimenti destinati alla esecuzione di tale pena (° cpv. cod. pen.)
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