Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo II
Art. 24
Stabilimenti di pena speciali
In vigore dal 12 lug 1931
Sono stabilimenti di pena speciali:
gli stabilimenti per minori degli anni diciotto;
le case di lavoro all'aperto;
gli stabilimenti di riadattamento sociale;
le case di punizione;
le case di rigore;
le case per minorati fisici o psichici;
i sanatori giudiziari;
gli ergastoli per delinquenti abituali, professionali o per
tendenza;
le case di reclusione per delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
gli stabilimenti in colonia o in altro possedimento d'oltremare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-24