Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo II

Art. 24

Stabilimenti di pena speciali

In vigore dal 12 lug 1931
Sono stabilimenti di pena speciali: gli stabilimenti per minori degli anni diciotto; le case di lavoro all'aperto; gli stabilimenti di riadattamento sociale; le case di punizione; le case di rigore; le case per minorati fisici o psichici; i sanatori giudiziari; gli ergastoli per delinquenti abituali, professionali o per tendenza; le case di reclusione per delinquenti abituali, professionali o per tendenza; gli stabilimenti in colonia o in altro possedimento d'oltremare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-24

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