Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo II

Art. 23

Stabilimenti di pena ordinari

In vigore dal 12 lug 1931
Sono stabilimenti di pena ordinari: gli ergastoli; le case di reclusione; le case di arresto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-23

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