Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo II
Art. 23
Stabilimenti di pena ordinari
In vigore dal 12 lug 1931
Sono stabilimenti di pena ordinari:
gli ergastoli;
le case di reclusione;
le case di arresto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-23