Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 18

Amministrazione della Cassa delle ammende

In vigore dal 12 lug 1931
La Cassa delle ammende è amministrata da un Consiglio composto: 1°) del direttore generale per gli istituti di prevenzione di pena, presidente; 2°) di un consigliere della corte di appello di Roma; 3°) del direttore capo della ragioneria centrale presso il Ministero della giustizia; 4°) di un rappresentante del Ministero dell'interno; 5°) di un rappresentante dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e infanzia. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della segreteria del direttore generale. Nessuna indennità o retribuzione è dovuta alle persone suddette.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-18

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo