Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 18
Amministrazione della Cassa delle ammende
In vigore dal 12 lug 1931
La Cassa delle ammende è amministrata da un Consiglio composto:
1°) del direttore generale per gli istituti di prevenzione di pena, presidente;
2°) di un consigliere della corte di appello di Roma;
3°) del direttore capo della ragioneria centrale presso il
Ministero della giustizia;
4°) di un rappresentante del Ministero dell'interno;
5°) di un rappresentante dell'Opera Nazionale per la
protezione della maternità e infanzia.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario
della segreteria del direttore generale.
Nessuna indennità o retribuzione è dovuta alle persone
suddette.
Storico versioni
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