Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 13

Assistenza ai liberati dal carcere

In vigore dal 12 lug 1931
Pel conseguimento degli scopi indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, il Consiglio di patronato: 1°) visita frequentemente i liberandi, specialmente quelli detenuti negli stabilimenti di riadattamento sociale, per prepararli con opportuni consigli ad una onesta vita di lavoro, e per raccogliere tutte le notizie occorrenti, al fine di accertare i bisogni del detenuto liberato e il modo di provvedervi, secondo le condizioni di famiglia e le attitudini al lavoro; 2°) assume notizie stilla possibilità di collocamento nelle varie officine ed aziende del circondario, assicurandosi che ognuna di esse riservi qualche posto ai detenuti liberati; 3°) controlla la condotta dei liberati e riferisce al giudice di sorveglianza sulla condotta dei liberati condizionalmente; 4°) organizza, anche col concorso di benefattori, lavorazioni per quei liberati che non sono assunti nelle aziende e nelle officine private; 5°) ha speciale cura dei liberati minorenni, provocandone, quando occorre, il ricovero nei riformatori o in altri istituti che provvedano alla loro istruzione e educazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-13

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