Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 16

Riunioni del Consiglio di patronato

In vigore dal 12 lug 1931
Il Consiglio di patronato può delegare a ciascuno dei suoi componenti parte dei compiti che gli sono attribuiti. Esso deve riunirsi almeno ogni quindici giorni in seduta plenaria per sentire le relazioni dei singoli componenti e deliberare in merito.
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