Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 14
Assistenza alle famiglie dei detenuti
In vigore dal 12 lug 1931
Pel conseguimento degli scopi indicati nel numero 2 dello , il Consiglio di patronato:
1°) assume informazioni accurate sulle condizioni di famiglia dei detenuti, specialmente nei riguardi delle condizioni economiche e della vita morale;
2°) procura che le relazioni tra le famiglie e i detenuti si mantengano affettuose, esortando le famiglie a dare ai detenuti frequenti notizie e buoni consigli;
3°) si adopera per dar lavoro ai componenti delle famiglie dei detenuti, raccomandandoli presso officine ed aziende;
4°) segnala ai competenti comitati dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e infanzia le madri allattanti o incinte bisognose di soccorso a causa della carcerazione di un congiunto;
5°) assegna alle famiglie che ne hanno estremo bisogno sussidi in danaro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-14