Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 9
Composizione del Consiglio di patronato
In vigore dal 24 ago 1933
Il Consiglio di patronato si compone:
1° del procuratore del Re, presidente;
2° del giudice istruttore;
3° di un giudice della sezione minorile, ove questa esiste;
4° del pretore;
5° di un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;
6° del podestà;
7° dell'ufficiale sanitario del Comune che è sede di tribunale;
8° dei direttori degli istituti di prevenzione e di pena esistenti nella circoscrizione del tribunale;
9° di un rappresentante, da designarsi dalle rispettive Confederazioni, per ciascuna delle Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute (di datori di lavoro e di lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, delle banche, dei trasporti terrestri e delle comunicazioni interne, dei trasporti marittimi ed aerei e dei professionisti ed artisti) aventi competenza sul territorio in cui trovasi il tribunale presso cui è costituito il Consiglio di patronato;
10° di un parroco designato dall'Ordinario diocesano;
11° di quattro persone, di cui almeno una sia donna, notoriamente benemerite dell'assistenza sociale. Per due di esse la nomina sarà fatta su designazione del prefetto della Provincia.
Il Consiglio è costituito con decreto del Ministro e dura in carica tre anni.
Nessuna indennità o retribuzione è dovuta ai componenti il Consiglio di patronato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-9