Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 9

Composizione del Consiglio di patronato

In vigore dal 24 ago 1933
Il Consiglio di patronato si compone: 1° del procuratore del Re, presidente; 2° del giudice istruttore; 3° di un giudice della sezione minorile, ove questa esiste; 4° del pretore; 5° di un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia; 6° del podestà; 7° dell'ufficiale sanitario del Comune che è sede di tribunale; 8° dei direttori degli istituti di prevenzione e di pena esistenti nella circoscrizione del tribunale; 9° di un rappresentante, da designarsi dalle rispettive Confederazioni, per ciascuna delle Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute (di datori di lavoro e di lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, delle banche, dei trasporti terrestri e delle comunicazioni interne, dei trasporti marittimi ed aerei e dei professionisti ed artisti) aventi competenza sul territorio in cui trovasi il tribunale presso cui è costituito il Consiglio di patronato; 10° di un parroco designato dall'Ordinario diocesano; 11° di quattro persone, di cui almeno una sia donna, notoriamente benemerite dell'assistenza sociale. Per due di esse la nomina sarà fatta su designazione del prefetto della Provincia. Il Consiglio è costituito con decreto del Ministro e dura in carica tre anni. Nessuna indennità o retribuzione è dovuta ai componenti il Consiglio di patronato.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-9

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