Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 6
Ordini di servizio del giudice di sorveglianza
In vigore dal 12 lug 1931
Il giudice di sorveglianza provvede, mediante ordini di servizio a norma del quarto capoverso dell'articolo 585 del codice di procedura penale, nei casi in cui, a norma dello di questo regolamento, sono a lui conferite funzioni deliberative.
Il giudice di sorveglianza informa il Ministero di ogni altro accertamento da lui compiuto, sia d'ufficio nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sia su istanze dei detenuti.
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