Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 6

Ordini di servizio del giudice di sorveglianza

In vigore dal 12 lug 1931
Il giudice di sorveglianza provvede, mediante ordini di servizio a norma del quarto capoverso dell'articolo 585 del codice di procedura penale, nei casi in cui, a norma dello di questo regolamento, sono a lui conferite funzioni deliberative. Il giudice di sorveglianza informa il Ministero di ogni altro accertamento da lui compiuto, sia d'ufficio nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sia su istanze dei detenuti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-6

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