Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaParte PRIMATitolo I

Art. 1

Modalità essenziali dell'esecuzione delle pene e della custodia preventiva

In vigore dal 12 lug 1931
Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena (Modalità essenziali dell'esecuzione delle pene e della custodia preventiva) In ogni stabilimento carcerario le pene si scontano con l'obbligo del lavoro. Sono altresì obbligati al lavoro gli imputati detenuti, che non si mantengono con mezzi propri. Negli stabilimenti per minori degli anni diciotto e nelle sezioni speciali di cui all' per maggiori di tale età il lavoro ha carattere prevalentemente educativo. I detenuti sono obbligati a frequentare le scuole istituite negli stabilimenti ed a partecipare alle funzioni del culto cattolico, che hanno luogo negli stabilimenti stessi, quando non abbiano dichiarato, a norma dell', di appartenere ad altra religione. Negli stabilimenti sono permesse solamente conferenze e proiezioni cinematografiche istruttive ed educative, col divieto assoluto di intervento di persone estranee, oltre quelle incaricate delle conferenze e delle proiezioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-1

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