Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaParte PRIMATitolo I

Art. 2

Spese per l'esecuzione delle pene detentive e per la custodia preventiva

In vigore dal 12 lug 1931
Le spese per l'esecuzione delle pene detentive e per la custodia preventiva sono a carico dello Stato, salvo il rimborso delle spese di mantenimento ai termini degli a 191 del codice penale e 274 del codice di procedura penale. Sono spese di mantenimento quelle concernenti gli alimenti, il corredo e le medicine per i detenuti. Per il recupero di tali spese il Ministro della giustizia, al principio di ogni esercizio finanziario, determina, con provvedimento insindacabile, sentito il Ministero delle finanze, la quota media di mantenimento dei detenuti in tutti gli stabilimenti del Regno.
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