Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 5
Reclami al giudice chi sorveglianza
In vigore dal 12 lug 1931
I provvedimenti, contro i quali, ai termini di questo regolamento, i detenuti possono presentare reclami al giudice
di sorveglianza, sono comunicati agli interessati per mezzo
di un agente di custodia, che attesta in apposito registro
(mod. 1) d'aver compiuto la comunicazione prescritta.
I reclami debbono essere presentati, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento, con dichiarazione ricevuta da un graduato del personale di custodia nel registro sopraindicato.
Il direttore dà parere sul contenuto dei reclami e li trasmette entro cinque giorni al giudice di sorveglianza.
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