Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Parte PRIMA›Titolo I
Art. 3
Cartella biografica
In vigore dal 12 lug 1931
Per ogni detenuto è compilata dal direttore la cartella biografica, in cui sono riassunte le annotazioni concernenti il detenuto risultanti dai principali registri dello stabilimento.
La cartella è conservata nel fascicolo del detenuto ed è trasmessa agli stabilimenti in cui il detenuto è trasferito.
La compilazione della cartella ha inizio con l'ingresso del detenuto nello stabilimento; è aggiornata ogni sei mesi o anche prima nel caso di trasferimento del detenuto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-3