Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaParte PRIMATitolo I

Art. 3

Cartella biografica

In vigore dal 12 lug 1931
Per ogni detenuto è compilata dal direttore la cartella biografica, in cui sono riassunte le annotazioni concernenti il detenuto risultanti dai principali registri dello stabilimento. La cartella è conservata nel fascicolo del detenuto ed è trasmessa agli stabilimenti in cui il detenuto è trasferito. La compilazione della cartella ha inizio con l'ingresso del detenuto nello stabilimento; è aggiornata ogni sei mesi o anche prima nel caso di trasferimento del detenuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo