Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 7

Notificazione ai detenuti degli ordini di servizio del giudice di sorveglianza

In vigore dal 12 lug 1931
Gli ordini di servizio, emessi nei casi preveduti dall'articolo precedente, sono trascritti in apposito registro (mod. 2) e comunicati per mezzo di un agente di custodia agli interessati a norma della prima parte dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-7

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