Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 10

Funzioni di segreteria

In vigore dal 12 lug 1931
Le funzioni di segreteria e di ragioneria sono affidate a funzionari delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie, e sono gratuite. Dell'opera prestata, dai predetti funzionari viene presa nota nei loro fascicoli personali, e di essa è tenuta speciale considerazione nelle note di qualifica.
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