Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 10
Funzioni di segreteria
In vigore dal 12 lug 1931
Le funzioni di segreteria e di ragioneria sono affidate a funzionari delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie, e sono gratuite.
Dell'opera prestata, dai predetti funzionari viene presa nota nei loro fascicoli personali, e di essa è tenuta speciale considerazione nelle note di qualifica.
Storico versioni
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