Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo II
Art. 21
Classificazione degli stabilimenti carcerari
In vigore dal 12 lug 1931
Gli stabilimenti carcerari si distinguono in:
stabilimenti di custodia preventiva;
stabilimenti di pena ordinari;
stabilimenti di pena speciali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-21