Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 123
Durata del lavoro. Assicurazione del detenuto
In vigore dal 12 lug 1931
Ai detenuti che lavorano sono applicabili tutte le norme riguardanti il riposo festivo e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi.
La durata del lavoro è di otto ore per ogni giorno.
L'Autorità dirigente può derogare eccezionalmente alle disposizioni concernenti il riposo festivo e la durata del lavoro, ma degli ordini impartiti deve subito informare il Ministero, fornendo le opportune giustificazioni.
Storico versioni
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