Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 122
Autorizzazione del lavoro per conto di privati
In vigore dal 12 lug 1931
Anche quando è autorizzato il lavoro per conto di privati, non è consentito ai detenuti di ricevere direttamente o indirettamente commissioni di lavori. Le commissioni debbono sempre essere rivolte alla direzione o, dove questa non è affidata a funzionari dell'Amministrazione, al comandante o capoguardia, e, per gli stabilimenti o le sezioni destinati alle donne, alla superiora delle suore.
Storico versioni
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