Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo V

Art. 274

Premi per lavoro improduttivo

In vigore dal 12 lug 1931
Nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nei riformatori giudiziari, ove il lavoro non dia risultati economici tali da giustificare la remunerazione, il direttore può concedere premi agli internati. Per la concessione dei premi occorre il consenso del Ministero della giustizia. L'ammontare annuo complessivo di questi premi è stabilito di concerto col Ministero delle finanze.
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