Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo IV
Art. 269
Isolamento
In vigore dal 12 lug 1931
Gli stabilimenti per misure di sicurezza sono organizzati col sistema dell'isolamento notturno e della vita in comune durante il giorno.
All'isolamento diurno sono soggetti gli internati sottoposti a procedimento penale per delitto, quando vi sia richiesta da parte dell'Autorità giudiziaria competente.
L'isolamento diurno può essere disposto per ragioni tecnico-sanitarie nei manicomi giudiziari e nelle case di cura e di custodia, e, per mancanze disciplinari, in tutti gli stabilimenti, entro i limiti stabiliti da questo regolamento.
Storico versioni
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