Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo III

Art. 267

Ammissione negli stabilimenti

In vigore dal 12 lug 1931
Per l'ammissione negli stabilimenti per misure amministrative di sicurezza si osservano, in quanto siano applicabili, le disposizioni dell'. Se sorgono dubbi sulla identità degli internati, l'Autorità dirigente ne informa immediatamente il giudice di sorveglianza per i provvedimenti indicati nella prima parte dell'articolo 635 del codice di procedura penale. Se si tratta di persone che non debbono essere internate in stabilimenti per misure di sicurezza, ma trasferite in carceri giudiziarie o in stabilimenti di pena, l'Autorità dirigente dà, per gli opportuni provvedimenti, immediato avviso della temporanea ammissione all'Autorità giudiziaria, competente per il procedimento o per l'esecuzione, e dispone che le persone siano sottoposte ad isolamento continuo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-267

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