Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 263

Giudice di sorveglianza

In vigore dal 12 lug 1931
Il giudice di sorveglianza emette i provvedimenti preveduti dall'articolo 635 del codice di procedura penale ed inoltre: 1°) vigila sull'esecuzione delle misure di sicurezza; visita frequentemente gli stabilimenti e riferisce al Ministero i rilievi e le proposte che ritiene opportune; 2°) ordina gli accertamenti che ritiene necessari a norma degli articoli 637 e 647 del codice di procedura penale; 3°) delibera: a) sull'ammissione al lavoro all'aperto (); b) sui reclami relativi al reparto della remunerazione del lavoro (); c) sulla concessione. delle ricompense prevedute dai numeri 1, 2 e 4 dell'; d) sulla revoca delle licenze (); e) sul trasferimento alle case di rigore degli internati nelle colonie agricole e nelle case di lavoro, e ai riformatori speciali degli internati nei riformatori giudiziari (); f) sulla revoca del provvedimento indicato nella lettera precedente (); g) sul ricovero in un manicomio giudiziario o in una casa di cara e di custodia delle persone colpite da infermità psichica, a norma dell', primo capoverso del codice penale (); h) sulla sospensione della liberazione degli internati ( ult. parte); i) sui reclami concernenti le spese di mantenimento ().
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-263

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