Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo II
Art. 261
Direzione
In vigore dal 12 lug 1931
La direzione dei sanatori giudiziari è affidata a medici specializzati in fisiologia; la direzione dei manicomi giudiziari e delle case di cura e di custodia è affidata a medici alienisti.
La direzione degli altri stabilimenti è affidata a personale amministrativo che abbia particolari attitudini al riadattamento dei detenuti.
Il Consiglio oli disciplina è composto, rispettivamente, a norma degli .
Storico versioni
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