Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 260
Norme per il reparto
In vigore dal 12 lug 1931
In tutti gli stabilimenti e nelle sezioni gli internati sono ripartiti secondo la loro condizione giuridica, l'età e lo stato di riadattamento sociale che hanno raggiunto, per meglio adeguare a ciascuno l'educazione o la cura.
In ogni caso sono tenuti separati gli internati ai quali fu applicata provvisoriamente la misura di sicurezza ( cod. pen.), o che sono in osservazione perché Soggetti a perizia psichiatrica ( cod. proc. pen.), o che furono assegnati agli stabilimenti per effetto delle disposizioni degli del codice di procedura penale. Si applicano altresì le disposizioni degli di questo regolamento.
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