Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaParte SECONDATitolo I

Art. 256

Classificazione degli stabilimenti

In vigore dal 12 lug 1931
Gli stabilimenti per l'esecuzione delle misure amministrative di sicurezza detentive sono: colonie agricole; case di lavoro; manicomi giudiziari; case di cura e di custodia; riformatori giudiziari; riformatori giudiziari speciali; sanatori giudiziari; case di rigore. Gli stabilimenti sono ripartiti nel territorio del Regno con provvedimento del Ministro della giustizia.
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