Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Parte SECONDA›Titolo I
Art. 256
277 / 332Classificazione degli stabilimenti
In vigore dal 12 lug 1931
Gli stabilimenti per l'esecuzione delle misure amministrative di sicurezza detentive sono:
colonie agricole;
case di lavoro;
manicomi giudiziari;
case di cura e di custodia;
riformatori giudiziari;
riformatori giudiziari speciali;
sanatori giudiziari;
case di rigore.
Gli stabilimenti sono ripartiti nel territorio del Regno
con provvedimento del Ministro della giustizia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-256