Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo V

Art. 253

(Dispensa per la vendita del sopravvitto. Introduzione

In vigore dal 12 lug 1931
di cibi dall'esterno) Presso ogni stabilimento vi è una dispensa per la vendita dei generi che i condannati possono consumare a norma degli articoli precedenti. Gli imputati che si valgono della facoltà riconosciuta dagli devono prelevare i generi alimentari dalla dispensa predetta. Se per le speciali condizioni dello stabilimento la dispensa non può apprestare gli alimenti richiesti dagli imputati suddetti, è designato dal direttore un pubblico esercizio dal quale gli alimenti sono prelevati con le cautele che il direttore stesso ritiene di stabilire.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-253

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