Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo V
Art. 248
Sopravvitto per i condannati
In vigore dal 12 lug 1931
I condannati, in aggiunta al vitto fornito dall'Amministrazione, possono, col proprio fondo di lavoro, prelevare viveri supplementari dalla dispensa del sopravvitto.
Se il condannato, per cause indipendenti dalla sua volontà, non può lavorare ovvero se il lavoro non è per lui sufficientemente remunerativo, il direttore può consentire che l'acquisto del sopravvitto sia fatto anche con altri mezzi del condannato.
Il Ministero determina la quota che i condannati possono spendere nell'acquisto del sopravvitto.
Storico versioni
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