Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo V
Art. 246
Razioni Supplementari
In vigore dal 12 lug 1931
Oltre la razione ordinaria, possono essere concedute ai detenuti, in casi eccezionali, per speciale bisogno accertato con dichiarazione scritta del medico, razioni supplementari di pane e di minestra nella misura di mi quarto o di una metà di quella normale.
I supplementi di pane e di minestra non possono di regola essere emulati, nè surrogati.
Storico versioni
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