Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 242

Norme interne

In vigore dal 12 lug 1931
Le norme di questo regolamento sono applicabili anche agli stabilimenti che potranno essere istituiti nelle colonie o in altri possedimenti d'oltremare per l'esecuzione della pena dell'ergastolo o della reclusione ( cod. pen.), salve le opportune deroghe da stabilirsi con regolamenti interni.
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